APPROFONDIMENTO OBBLIGHI E DIVETI DERIVANTI DAL CCNL CREDITO

 

Tra gli obblighi, oltre a tenere una condotta ispirata ai principi di disciplina, dignità e moralità e a fornire una prestazione “attiva ed intensa”, il personale deve:

 

Tra i divieti, il personale non può:

 

Un cenno a parte va fatto riguardo alle incompatibilità, vale a dire il divieto per il lavoratore di esercitare una professione o avere un altro impiego, anche nel caso in cui il proprio rapporto di lavoro sia a tempo parziale.

E’ incompatibile con la qualità di dipendente:

·        prestare opera a terzi senza preventiva autorizzazione[3];

·        svolgere attività contrarie agli interessi dell’azienda;

·        accettare incarichi non compatibili con la condizione di dipendente bancario.

E’ bene ricordare come l’inosservanza delle normative relative alla prestazione d’opera a terzi o allo svolgimento di attività contrarie agli interessi aziendali possono produrre effetti disciplinari anche molto gravi, fino al licenziamento.

 

Il CCNL dedica inoltre un intero articolo[4] alle questioni disciplinarmente rilevanti nello svolgimento dell’attività di cassa e gestione valori, tra le quali l’obbligo di:

Inoltre vi è l’ampia normativa aziendale relativa all’attività di cassa e gestione valori[5].

L’inosservanza di queste normative i oltre ai risvolti disciplinari (e in forma non necessariamente alternativa ad essi) produce effetti rispetto alla responsabilità patrimoniale del dipendente.

Click qui per un approfondimento sulla responsabilità patrimoniale dei dipendenti. 

 



[1] L’assenza per malattia deve essere comunicata entro la prima ora del proprio orario di lavoro, per via telefonica al proprio responsabile gerarchico (vedi policy aziendale “Regole in materia di assenze per malattia/infortunio”).

[2] CCNL, art. 41. In questo caso l’azienda può sospendere dal servizio il lavoratore in via cautelare, corrispondendo comunque l’intero trattamento economico. Se le indagini o le azioni penali derivano da fatti relativi all’esercizio dell’attività lavorativa, le spese giudiziali e quelle di assistenza legale sono a carico dell’azienda, purché non vi siano state violazioni di normative aziendali (CCNL, art. 42).

[3] L’azienda non dà autorizzazione se l’attività viene svolta con Partita IVA e come socio illimitatamente responsabile in società di persone (per i risvolti della Legge fallimentare).

[4] CCNL, art. 39.

[5] Come Fisac abbiamo riepilogato la normativa sull’attività di cassa e gestione valori nella “Guida all’operatività di sportello (click qui)”.