ASPETTATIVE NON RETRIBUITE PER STUDIO[1]

Il lavoratore ha diritto ad usufruire di periodi di aspettativa per motivi di studio.

L’aspettativa per studio non viene considerata ai fini dell’anzianità di servizio e non dà diritto all’accredito della contribuzione figurativa ai fini della pensione. L’INPS prevede la possibilità di riscattare il periodo o di versare i contributi volontari. Per maggiori informazioni sui risvolti economici e sulle possibilità di riscatto delle aspettative per studio consulta il paragrafo 3 della “Guida alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

 

Aspettativa per licenza scuola media inferiore o diploma[2]

Il personale che sia iscritto a regolari corsi di studi presso scuole medie inferiori e superiori, ha diritto ad usufruire di un’aspettativa non retribuita di 30 giorni di calendario, frazionabile in non più di due periodi ciascuno dei quali non inferiore a 15 giorni, in occasione degli esami di licenza o di diploma.

 

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Aspettativa per la tesi di laurea[3]

Il personale iscritto a facoltà universitarie, presso qualunque corso di laurea (comprese le lauree brevi) ha diritto a un’aspettativa non retribuita fino a 180 giorni di calendario, frazionabile in non più di tre periodi ciascuno dei quali non inferiore a 15 giorni, in occasione della stesura della tesi di laurea. Per i part-time l’aspettativa è proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.

La richiesta scritta, con allegata la documentazione attestante l’iscrizione al corso, va presentata con almeno 2 mesi di preavviso.

L’aspettativa compete una sola volta per ciascun ciclo di studi.

 

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Aspettativa per formazione[4]

Il personale, con almeno 5 anni di anzianità di servizio, ha diritto ad usufruire di un congedo non retribuito di 11 mesi, anche frazionabile in più periodi, finalizzato:

·            al completamento della scuola dell’obbligo;

·            al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea;

·            alla partecipazione ad attività formative.

La richiesta scritta, con allegata la documentazione attestante l’iscrizione al corso/attività formativa previsti dalla legge, va presentata con almeno 30 giorni di preavviso. L’azienda può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Al rientro in servizio, il personale dovrà consegnare la documentazione rilasciata dalla scuola/università attestante il conseguimento del titolo di studio o l’attestazione di partecipazione all’attività formativa.

 

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[1] Accordo 19 ottobre 2012.

[2] CCNL, art. 61.

[3] Accordo di armonizzazione del 20/12/2007 e date successive nelle altre aziende del Gruppo.

[4] Legge 53/2000, art. 5.